In base alla normativa stabilita con la legge regionale 20 del 2012 (art. 21) riguardante l’accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche, (aspetti che saranno definiti anche nell’ordinanza per la sicurezza della balneazione) l’Amministrazione comunale ha inteso fare il punto della situazione illustrando oggi nel corso di una conferenza stampa degli assessori al Demanio e Patrimonio Andrea Dapretto e alla Tutela ed educazione zoofilo ambientale, Umberto Laureni, le nuove regole a cui attenersi negli spazi pubblici. “E’ l’occasione per fare un po’ di chiarezza evitando da subito che si possano creare momenti di frizione – ha detto l’assessore Andrea Dapretto – poiché da un lato la legge vuole intervenire per garantire il benessere degli animali di affezione, che sempre meno vengono lasciati da soli a casa, rendendo così più fruibili gli spazi pubblici, d’altra parte va assicurata una corretta fruizione in queste aree dove chi non possiede un cane spesso non ne gradisce la presenza. Ma tutto viene superato dal buon senso e dal vivere civile tra le persone. La convivenza è possibile quando educazione e rispetto sono reciproci. Trieste, con 20.723 cani iscritti all’anagrafe canina – circa 1 cane ogni 10 abitanti – registra la più alta densità di ‘popolazione canina’ in Italia dimostrando di amare gli ‘amici a quattro zampe.’ E con essi perciò dobbiamo convivere nel miglior modo possibile. Si apre così alle spiagge, ai giardini e ai luoghi pubblici in generale – ha spiegato ancora Dapretto -, con una presenza canina senz’altro più significativa nelle zone balneari e negli spazi verdi, come del resto prevede la normativa regionale. Pertanto sono spiagge libere i tratti di litorale NON dati in concessione – è stato detto – e cioè: lungomare Benedetto Croce, il tratto di mare che va dal porticciolo di Barcola Cedas (dopo i Topolini) al ‘Bivio’, fra il viale Miramare e la Costiera, il Molo situato prima dell’ingresso principale al Castello di Miramare, la spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce e la spiaggia ‘Ai Filtri’. In questi spazi è permesso far accedere i cani, ovviamente muniti di microchip o tatuati (oltre ad essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi) con uso obbligatorio di guinzaglio (lunghezza non superiore a 1 metro e cinquanta e i detentori devono portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali (o su richiesta dell’Autorità competente).
Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento, se in servizio, possono condurre i cani anche solo con l’apposita pettorina. I detentori hanno anche l’obbligo di avere con sé il necessario a rimuovere le deiezioni. (Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili; il non vedente ha diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola). In tutti i casi, è necessario provvedere a garantire al proprio cane una zona ombreggiata, oltre a fornire acqua pulita e a non far mancare la passeggiata igienica al di fuori della spiaggia almeno ogni 2 ore; nelle spiagge non è consentito inoltre di utilizzare le docce riservate alle persone. Il cane può entrare in acqua solo se accompagnato e senza guinzaglio, a garanzia della sicurezza dell’animale, per poi essere nuovamente assicurato al guinzaglio all’uscita dall’acqua, evitando per quanto possibile lo ‘ scrollamento’ del ‘quattro zampe’ accanto agli altri bagnanti. La norma prevede anche il divieto del lancio di qualsiasi oggetto utilizzato come gioco quando il cane si trova in acqua e inoltre il divieto di accesso in acqua per cani femmina (nel periodo di calore). Previste sanzioni amministrative per le violazioni (art.51 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali; per le violazioni relative ai punti b), c), d), e) si fa riferimento all’art. 33 della L.R.20/2012; per le violazioni relative ai punti 1), 2),3),4) ci si riferisce all’art. 1164 com.2 del Codice della Navigazione). Il Comune di Trieste, nella veste di concessionario delle aree dell’ex- Cedas, Topolini, Bivio, e Lanterna, non consentirà l’accesso agli animali in questi spazi. L’ordinanza lascerà ai concessionari la scelta per l’accesso dei cani nella battigia antistante e l’obbligo di collocare all’ingresso dell’area concessa un idoneo cartello con l’indicazione se i cani sono ammessi o meno e a quali condizioni.
Tutti i giardini comunali – è stato annunciato- in cui storicamente era vietato l’ingresso ai cani, saranno liberi all’accesso, mentre rimarrà il divieto nel Parco della Rimembranza, un luogo della ‘memoria’ e di valore ‘monumentale’. “E’ ovvio che i cani non possono scorazzare sui manti erbosi e in aree gioco – ha sottolineato Dapretto -. Bisognerà trovare soluzioni alternative per lo ‘sgambamento’ e cercheremo anche di impiegare volontari a presidio delle aree più sensibili”.
Comts/RF